Art. 45.
(Organizzazione amministrativa del territorio).

      1. Il territorio di ciascuna provincia, compresa la provincia metropolitana di Trieste, è suddiviso in ambiti territoriali ottimali che costituiscono i livelli ottimali di esercizio delle funzioni associate degli enti locali e la sede istituzionale per il coordinamento e la programmazione comune.
      2. La regione, previo parere del consiglio delle autonomie locali, individua con legge gli ambiti territoriali ottimali adeguandoli alla distribuzione territoriale dei distretti sanitari.
      3. I comuni riuniti in ambiti territoriali ottimali esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente,

 

Pag. 42

entro il termine previsto dalla legge regionale, i soggetti, le forme e le metodologie del coordinamento. Decorso inutilmente tale termine, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge regionale.
      4. Al fine di favorire un processo sovracomunale di organizzazione dei servizi e delle strutture, la regione individua con legge forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, istituendo un apposito fondo in bilancio e graduando la corresponsione dei benefìci in relazione al livello di unificazione.